Art. 1.
(Nozione).

      1. Il contratto formativo è il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che può essere stipulato in tutti i settori di attività al fine di conseguire una qualificazione professionale, anche di elevato profilo, mediante l'integrazione fra attività formative e prestazioni lavorative.
      2. Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro di cui al presente capo, la lavoratrice o il lavoratore riceve la formazione teorica e pratica necessaria per acquisire le competenze idonee al conseguimento di una specifica qualifica professionale.
      3. Lo svolgimento del rapporto di lavoro di cui al presente capo da parte degli adolescenti, come definiti dall'articolo 2, comma 1, è computato ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
      4. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, nonché quelle svolte presso gli istituti di formazione o altri enti a tale fine riconosciuti dalle regioni, si cumulano ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

 

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